La Legge di Bilancio 2020 porta con sé una novità per il bonus R&S: l’agevolazione viene potenziata per le imprese del Sud.
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo suscita da sempre molto interesse da parte dei titolari di partita IVA, ancor di più dallo scorso anno e dopo le modifiche ai requisiti ed ai parametri per calcolare i limiti delle spese ammesse o escluse dal bonus.
Per i costi incrementali sostenuti, con il bonus ricerca e sviluppo è possibile accedere ad un credito d’imposta del 25% o del 50% della spesa effettuata, in relazione alla tipologia, e fino al limite di 10 milioni di euro all’anno.
Sono questi i principi basilari per capire come funziona il credito d’imposta R&S, una delle misure che farà parte del pacchetto di agevolazioni per le imprese dal 2020.
Il bonus ricerca e sviluppo, introdotto per gli investimenti effettuati dal 2015 e fino al 2020, è un credito d’imposta pari al 25% o al 50% riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti incrementali in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente da natura giuridica, dimensione aziendale e settore economico d’appartenenza, potranno beneficiare del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo sostenute.
Possono beneficiare del bonus sia le imprese italiane che quelle residenti all’estero con stabile organizzazione in Italia. Per le imprese stabilite in Italia il credito d’imposta è riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo svolte in proprio, commissionate, o svolte su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Per beneficiare del credito d’imposta R&S le imprese dovranno indicare le spese sostenute in dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RU del modello Unico. Per spiegare nel dettaglio come funziona il bonus ricerca e sviluppo partiamo dalle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che, salvo modifiche, si applicheranno anche per il 2020.
Ad introdurre il bonus R&S è stato il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come intervento urgente a favore degli investimenti da parte delle imprese. Successivamente, sono state diverse le novità introdotte, tra cui le ultime importanti modifiche disposte dalla Legge di Bilancio 2019.
Le novità introdotte hanno riguardato per lo più la percentuale del credito d’imposta riconosciuto, nonché il limite di spesa agevolabile, in relazione alla tipologia di investimento sostenuto.
A partire dallo scorso anno e anche nel 2020, il bonus ricerca e sviluppo spetterà nella misura del:
Il Disegno di Legge di Bilancio 2020 introduce ancora una novità sull’importo del bonus: per le imprese del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 50 per cento delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il limite massimo di spesa ammesso al calcolo del credito d’imposta ricerca e sviluppo è pari a 10 milioni di euro. Sull’importo massimo agevolabile si sono susseguite diverse modifiche negli anni: era originariamente fissato a 5 milioni di euro, poi è stato portato a 20 milioni di euro fino al 2018, ed è poi stato dimezzato per il 2019 e per il 2020.
Una seconda importante modifica apportata dalla scorsa Manovra, ed operativa dal 2019 ed anche nel 2020, riguarda l’elenco delle spese ammesse al bonus.
Per il calcolo del credito d’imposta ricerca e sviluppo riconosciuto, saranno considerati anche i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Periodicamente l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ammissibilità di alcune spese particolari: di rilievo, su questo, è la risposta all’interpello numero 485 del 14 novembre 2019 con la quale si conferma la possibilità di beneficiare del credito di imposta ricerca e sviluppo anche per i costi del personale dipendente distaccato.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/2019 (di seguito l’estratto sul bonus R&S), il nuovo metodo di calcolo opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
L’articolo 1, comma 70, lettera f) della Legge di Bilancio 2019, modificando quanto previsto dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 ha stabilito che, al fine del riconoscimento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo,
“l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
La lettera e) dello stesso comma della Legge di Bilancio 2019 ha stabilito inoltre che l’utilizzo del credito d’imposta sia subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione di cui sopra.
In merito alle modifiche di cui sopra, la circolare del MISE pubblicata il 15 febbraio 2019 ha chiarito che:
“in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.”
Per quel che riguarda i contenuti e le modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, il Ministero rimanda alle istruzioni contenute nelle circolare n. 5/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafi 7 e 8) e nella 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ricorda che la documentazione necessaria per il riconoscimento del bonus ricerca e sviluppo va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.